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Norme di accesso alla pubblicità elettorale

Il blogpress di news locali ILDIECI.COM con sede ad Erba in via Mazzini 12 partita iva 02128370133 nell’ambito della propria autonomia ed in esecuzione delle leggi vigenti e degli emananti regolamenti di attuazione, per la raccolta di propaganda elettorale per le elezioni, porta a conoscenza degli utenti il proprio Codice di Autoregolamentazione.

1 – Nei trenta giorni consentiti dalla legge 10/12/1993 n. 515, ILDIECI.COM accoglierà inserzioni elettorali da pubblicare sul proprio sito 

2 – Le inserzioni a pagamento riguarderanno la propaganda elettorale attraverso banner promozionali e publiredazionali sponsorizzati

Tutte le inserzioni dovranno recare la seguente dicitura: “Propaganda elettorale”. Non saranno accettate inserzioni pubblicitarie elettorali pure e semplici e cioè le pubblicazioni esclusivamente di slogan positivi o negativi, di foto o disegni, di inviti al voto non accompagnati da adeguata, anche se succinta, presentazione politica dei candidati e/o di programmi e/o di linee, ovvero non accompagnati da una critica motivata nei confronti dei competitori. Per tali inserzioni vi è un espresso divieto legislativo. (art.2 legge 515/93).

3 – La richiesta di inserzione elettorale dovrà essere rivolta ad Emilio Rizzi concessionario della pubblicità ed indicata chiaramente nell’oggetto della mail di richiesta.

4 – Le richieste di inserzioni elettorali, con gli specifici dettagli relativi alla data di pubblicazione e le eventuali posizioni di rigore, etc., dovranno pervenire via e-mail di norma quattro giorni prima della data richiesta per la pubblicazione.

5 – Per gli spazi e i relativi prezzi è stato stilato un listino che è consultabile qui (listino in corso di definizione). Per le posizioni dei banner guarda qua.

6 – In osservanza delle regole di cui alla legge 10/12/93 n. 515 e degli emendamenti regolamenti in attuazione, al fine di garantire la possibilità di accesso in condizioni di parità e l’equa distribuzione degli spazi tra tutti i soggetti interessati che ne abbiano esigenze informative o precedente carico pubblicitario di altra natura, spazio sufficiente all’esaurimento delle inserzioni regolarmente pagate, verrà attuata la seguente procedura:

a) La società concessionaria di pubblicità comunicherà ai richiedenti l’eventuale mancanza di disponibilità alla pubblicazione per la data o le date indicate. La società concessionaria di pubblicità concorderà con l’inserzionista i tempi e gli spazi, se diversi da quelli richiesti, per la pubblicazione in altra data; se ciò non fosse possibile la società concessionaria di pubblicità procederà ad una riduzione proporzionale degli spazi richiesti onde garantire l’accesso a tutte la categorie interessate.

b) Analogamente, qualora dovessero verificarsi fenomeni di accaparramento di spazi, la società concessionaria di pubblicità si riserva, per garantire concretamente la possibilità dell’accesso in condizioni di parità nonché l’equa distribuzione degli spazi tra tutti i soggetti che ne abbiano fatta richiesta, di ristabilire una pari condizione per i richiedenti, procedendo nel modo indicato nel precedente punto a).

7 – La vendita sarà effettuata presso Emilio Rizzi, via Mazzini 12 – 22036 Erba email: redazione@ildieci.com

Nei testi degli avvisi pubblicitari dovrà apparire il “COMMITTENTE RESPONSABILE SIG. (persona fisica)…”(come da art.3, 2° comma, legge 10/12/93 n. 515). Gli ordini, come da art.3 legge 10/12/93 n.515, dovranno essere effettuati ( e quindi firmati ) da:

a) i segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, previa la loro identificazione ed attestazione della qualifica;

b) i candidati o loro mandatari. Qualora il committente della propaganda elettorale a favore di uno o più candidati sia un gruppo, un’organizzazione, un’associazione di categoria, un movimento, un partito, etc., occorre la preventiva autorizzazione (scritta) del candidato o del suo mandatario.

La fattura andrà emessa a:
segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda; candidati o loro mandatari; organizzazione/associazione di categoria, etc., previa autorizzazione, come sopra indicato.

8 – L’Editore dovrà rifiutare richieste di propaganda elettorale da parte di Enti della Pubblica Amministrazione ( come da art. 5 legge 10/12/93 n. 515 ). Per tutto quanto non meglio specificato si farà riferimento alla normativa vigente.

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