1. IN SINTESI Chi sostiene che i Dpcm (Decreti del presidente del consiglio dei ministri) siano incostituzionali dice una falsità sulla quale conviene fare chiarezza.
Ne spieghiamo le ragioni, in modo schematico, con l’auspicio di riuscire a rendere “commestibile” la materia.

-L’art. 16 della Costituzione recita: “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche”.
Risulta chiaro, quindi, che, “per motivi di sanità o di sicurezza” la “legge” possa limitare il diritto di circolazione del cittadino.

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-Le critiche che le restrizioni siano state reiterate con lo strumento della decretazione (e non con legge ordinaria) non hanno fondamento. Vediamo perché.

a) L’art. 77 della Costituzione prevede che i “decreti-legge” possano essere emanati “in casi di necessità e urgenza”: risulta innegabile la sussistenza dei presupposti;
b) Il primo “decreto-legge” emanato dal governo é stato ritualmente convertito in legge dalla Camere: si tratta del D.L. n.6 del 23 febbraio, convertito in L. 13/2020;
c) Il “decreto-legge” n.6 del 23 febbraio prevede che “le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e all’evolversi della situazione epidemiologica”;
d) In quanto “autorità competente”, la presidenza del consiglio dei ministri, ha emanato una serie di decreti attuativi (i c.d. Dpcm) al fine di “adottare ogni misura di contenimento”.
e) Il fatto che siano stati adottati in questi due mesi n. 11 Dpcm si giustifica con la necessità di calibrare le restrizioni “all’evolversi della situazione epidemiologica”. Il Dpcm é solo un decreto attuativo che disciplina in dettaglio le previsioni generali previste in sede legislativa.

-Infine, sarebbe opportuno rammentare che l’art. 32 della L. 833/1978 (si tratta della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale) attribuisce al “Ministro della sanità il potere di emettere, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale, ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità pubblica”.

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2. IN DETTAGLIO Chi sostiene che i Dpcm (Decreti del presidente del consiglio dei ministri) siano incostituzionali dice una falsità sulla quale conviene fare chiarezza.
Ne spieghiamo le ragioni, in modo schematico, con l’auspicio di riuscire a rendere “commestibile” la materia.

-L’art. 16 della Costituzione recita: “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche”.
Risulta chiaro, quindi, che, “per motivi di sanità o di sicurezza” la “legge” possa limitare il diritto di circolazione del cittadino.

-Le critiche che le restrizioni siano state reiterate con lo strumento della decretazione (e non con legge ordinaria) non hanno fondamento. Vediamo perché.
Dall’inizio della pandemia ad oggi sono stati emanati n. 2 “decreti-legge” (parliamo di quelli che hanno per oggetto le restrizioni alle libertà individuali avendo, contestualmente, il governo, emanato n. 6 decreti-legge per le misure economiche) e n. 11 decreti attuativi, i cosiddetti dpcm (“decreti del presidente del consiglio dei ministri”);
a) L’art. 77 della Costituzione prevede che i “decreti-legge” possono essere emanati “in casi di necessità e urgenza”: risulta innegabile la sussistenza dei presupposti;
b) Il primo dei due “decreti legge” emanati dal governo é stato ritualmente convertito in legge dalla Camere: si tratta del D.L. n.6 del 23 febbraio, convertito in L. 13/2020; il secondo “decreto legge”, cioè il D.L. n.19 del 25 marzo, é in corso di approvazione;
c) Il “decreto-legge” n.6 del 23 febbraio prevede che “le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e all’evolversi della situazione epidemiologica”;
d) Le restrizioni previste dai dpcm, pertanto, sono state ritualmente autorizzate dalla legge di conversione (L. 13/2020) del decreto-legge n. 6 del 23 febbraio e, in questo senso, il governo (in quanto “autorità competente”) si é limitato ad adottare “ogni misura di contenimento”.
e) L’adozione di n. 11 dpcm potrebbe risultare, in astratto, una grave anomalia (si fonda su questo argomento l’accusa indirizzata al governo di avere, di fatto, esautorato il Parlamento) ma, in realtà, anche questo si giustifica con la necessità di calibrare le restrizioni “all’evolversi della situazione epidemiologica”.

-Infine, sarebbe opportuno rammentare che l’art. 32 della L. 833/1978 attribuisce al “Ministro della sanità il potere di emettere, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale, ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità pubblica”. Conformemente a tale previsione, il Ministro della Sanità ha emanato n. 3 Ordinanze. Per completezza, si rammenta che la legge 833 del 1978 é quella che ha istituito il Servizio sanitario nazionale, ovvero, la legge su cui si fonda il nostro sistema sanitario.

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