Come preannunciato nell’articolo pubblicato il mese scorso sull’edizione analogica (cartacea proprio non ci piace), il legislatore italiano ha provveduto ad emanare un nuovo DL, il n. 127 del 21.09.2021, con il quale l’Italia diviene il primo Paese, in ambito europeo, a rendere obbligatorio il Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di molteplici attività sia nel settore pubblico che privato.

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Tale obbligo, previsto indistintamente, come sopra evidenziato, per lavoratori pubblici e privati – compresi liberi professioni e collaboratori familiari – è valido dal 15.10.2021 fino al 31.12.2021, data entro la quale dovrebbe cessare lo stato di emergenza, salvo ulteriori proroghe.

Questa misura è una vera e propria svolta, finalizzata ad incrementare quanto più possibile (e rapidamente) il numero di vaccinati, specie prima dell’inizio dell’inverno.

Prima di entrare nel vivo del nuovo DL cerchiamo di puntualizzare che cos’è il Green Pass/Certificazione Verde COVID-19.

È una certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che alla luce delle varie normative susseguitesi, avrà validità:

15 giorni dopo la somministrazione della 1ª dose di vaccino e fino alla data prevista per la somministrazione della 2ª dose (nel caso di vaccino a doppia dose);

immediatamente dopo la somministrazione della 2ª dose e con una validità di 12 mesi dal completamento del ciclo vaccinale (anche per i monodose);

immediatamente dopo la somministrazione della 1ª dose, per i guariti da Covid e con una validità di 12 mesi dal completamento del ciclo vaccinale (cessa di avere validità nel caso in cui, durante la sua vigenza, il soggetto risulti positivo al virus);

a seguito di guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 e senza somministrazione di vaccino (con validità di 6 mesi e cessa di avere validità nel caso in cui, durante la sua vigenza, il soggetto risulti positivo al virus);

a seguito dell’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 con validità pari a 48 ore per gli antigenici e 72 ore per i molecolari.

Ad oggi e precisamente dal 15 ottobre il possesso del green pass è requisito necessario per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati: con il Decreto Legge n. 127 del 2021, il legislatore ha introdotto nel Decreto Legge n. 52 del 22.04.2021 gli articoli 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico) e 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato), esclusi solo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Nel corso della trattazione si vuole esaminare punto per punto l’art 9-septies – con riguardo, pertanto, al settore privato -, il cui ambito di applicazione è riservato a tutti i lavoratori del settore privato nonché ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro afferenti al settore privato, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori non dipendenti.

Innanzitutto, i datori di lavoro, dal 15.10.2021, devono:

1. Organizzare un piano di controlli;

2. nominare gli incaricati delle verifiche;

3. fornire le adeguate istruzioni in materia;

4. definire le modalità per riportare al Prefetto le violazioni per l’irrogazione delle sanzioni.

Il comma 6 del suddetto articolo prevede che i lavoratori del settore privato – come anche quelli pubblici- che non possono accedere al posto di lavoro per mancanza del certificato verde:

risulteranno assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Inoltre, per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per quanto concerne le aziende fino a 15 dipendenti – ai sensi del settimo comma dello stesso articolo -, il datore di lavoro, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata del lavoratore per mancata presentazione del green pass, può:

sospendere il dipendente non in regola,

assumere un altro lavoratore in sostituzione,

per un massimo di 10 giorni, rinnovabili una sola volta.

Quanto ai provvedimenti, ferme in ogni caso le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore, sono previste le seguenti sanzioni amministrative:

• per i lavoratori che accedono al posto di lavoro senza green pass sanzione da 600 a 1500 euro,

• per i datori di lavoro che non procedano ai controlli da 400 a 1000 euro.

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, su segnalazione dei datori di lavoro, o del personale dell’ispettorato, dell’azienda sanitaria locale e o delle forze di polizia, e potranno essere raddoppiate in caso di reiterazione della violazione.

Oneri del datore di lavoro

Come poc’anzi detto, al datore di lavoro spetta l’obbligo di verifica del possesso di green pass, in particolare, nel piano organizzativo andranno definiti in dettaglio:

i soggetti incaricati al controllo dei green pass o delle certificazioni di esenzione (preferibilmente 2 persone, ad evitare contestazioni), con incarico per iscritto;

le istruzioni specifiche per i controlli, da comunicare anche ai lavoratori in modo che possano assumersi la responsabilità sull’obbligo con cognizione di causa;

la tempistica prevista (al momento dell’accesso, a campione ecc.);

le modalità di raccolta delle eventuali violazioni, da trasmettere al Prefetto per le sanzioni.

Per la verifica della certificazione i datori di lavoro possono utilizzare l’App “VerificaC19”.

Un ulteriore importante aspetto da prendere in analisi, è la corretta “Individuazione del luogo di lavoro” ovvero del perimetro aziendale. Premesso che si tratta di una valutazione legata all’organizzazione di ciascuna azienda, la norma non fa alcun riferimento ai luoghi al chiuso: è quindi consigliabile considerare il luogo di lavoro come concetto ampio, comprendendo, a titolo di esempio:

siti sia all’aperto che al chiuso;

anche al di fuori del perimetro produttivo;

luoghi per il deposito di materiali o cortili cui accedono i fornitori.

In generale, come anticipato, è necessario esporre nella bacheca del lavoro un avviso similare a questo:

Le attività di verifica del green pass devono limitarsi al controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione.

Sono vietate la raccolta dei dati dell’intestatario, la conoscenza dei presupposti del green pass – vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone –, la data di scadenza dello stesso nonché la conservazione della copia delle certificazioni.

Il decreto 127/2021 nulla dice in merito alla verifica dell’identità del soggetto che presenta la certificazione attraverso il documento di identità (aspetto che ha creato molti dubbi con il decreto 52/2021 per i luoghi pubblici).

La nota di Confindustria afferma che il datore di lavoro può essere autorizzato a richiedere il documento di identità del soggetto da controllare per esigenze di sicurezza aziendale.

Resta comunque non agevole definire la modalità per documentare le violazioni verificate dagli incaricati, per la segnalazione al prefetto, che rispettino contemporaneamente le raccomandazioni del Garante per la privacy sul divieto di raccogliere i dati sulle certificazioni dei dipendenti e gli obblighi di segnalazione imposti.

Dott.ssa Roberta Dello Iacono

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AvvisoBacheca

Per scaricare l’App VerificaC19 dal sito del Governo: https://www.dgc.gov.it/web/app.html

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